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Stefano Maglia

L'assimilazione delle acque reflue industriali alle domestiche

di Stefano Maglia

Categoria: Acqua


 
Compresa, dunque, la distinzione tra le tre categorie di acque reflue, si rammenta che sussiste una categoria intermedia, per così dire “residuale”, che determina il concetto delle acque “assimilabili” a quelle domestiche. Trattasi, in altre parole, di quegli scarichi apparentemente industriali, ma che in realtà tali non sono perché non presentano le caratteristiche specifiche e selettive come sopra delineate.
 
Ritroviamo tale concetto nel c. 7 dell’art. 101 in base al quale, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (al riguardo si segnala che l’art. 2, comma 8, D.L.vo 4/2008 ha soppresso i riferimenti all’utilizzazione agronomica, ma il Legislatore ha lasciato la Tabella 6 dell’Allegato 5 alla Parte Terza);
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
 
In base a quanto disposto dal c. 7 della lett. e) dell’art. 101, D.L.vo 152/06 cit., le differenti disposizioni regionali che si possono rinvenire nel ns. panorama normativo sono la conseguenza di quel concetto, non definito, ma facilmente oggetto di interpretazioni più o meno estensive da parte delle Regioni, di “equivalenza” previsto dall’art. 28, c. 7, D.L.vo 152/99, prima, e dall’art. 101, c. 7, D.L.vo 152/06 [1], poi: “si tratta dunque, … di una vera e propria norma bianca di apertura verso la disciplina regionale che sostanzialmente diventa arbitra in tutta questa delicata materia” [2].
 

 
Peraltro, non esiste una vera e propria nozione di assimilabilità, pur se trattasi di un concetto ampiamente sfruttato dalla normativa statale e regionale [3] : l’art. 101 citato, infatti, si limita ad individuare un elenco tassativo di casi in cui particolari tipologie di acque sono ex lege assimilate alle domestiche, ma grazie all’inciso “indicate dalla normativa regionale” (art. 101, c. 7, lett. e) lascia ampio spazio alla potestà normativa regionale.
 
Ciò fa sì che, in conclusione, nonostante il principio generale per cui l’identificazione delle acque reflue industriali non avviene più secondo un criterio qualitativo, ma di provenienza, l’inciso di cui all’art. 101, c. 7, lett. e) incrina questo sistema, in quanto lascia alle Regioni la facoltà di indicare le caratteristiche qualitative ritenute equivalenti alle domestiche: sarà così possibile avere, a fronte del principio generale suesposto, una diversa disciplina regionale nell’ambito della quale, attività, impianti o hotel potranno godere di quella particolare normativa.
 
Dal punto di vista tecnico, ma, in base a quanto sopra esposto, anche dal punto di vista giuridico, sarebbe pertanto opportuno disporre di criteri di assimilabilità, possibilmente simili per tutte le Regioni, che, ferma restando l’assimilazione per legge, consentano di stabilire quando le acque reflue industriali possano essere assimilate alle acque reflue domestiche, definendo in tal modo le caratteristiche qualitative equivalenti.
 
Consulenza Ambientale
 
Il recente “decreto semplificazioni”, ovvero il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 (“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”) [4] introduce, agli artt. 2 e 3, delle semplificazioni in materia di scarichi di acque reflue.
 
Il decreto semplificazioni, come espressamente previsto dall’art. 1, si applica esclusivamente alle imprese di cui all’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, ovvero alla “categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI)”, cioè le imprese che “a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”.
 
È considerata piccola l’impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (cfr. art. 2, co. 2, del D.M. 18 aprile 2005); è invece definita microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (cfr. art. 2, co. 3, del D.M. 18 aprile 2005).
 
Come accennato, l’art. 2 del decreto semplificazioni disciplina i “criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche” e prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101 e dall’All. 5 alla Parte III del D.L.vo 152/06 (riguardanti, rispettivamente, i criteri generali della disciplina sugli scarichi e i limiti di emissione degli scarichi idrici), sono assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative riportate nella tabella 1 dell’Allegato A del D.P.R. 227/2011;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella Tab. 2 dell’All. A (con le limitazioni indicate nella stessa tabella) del D.P.R. 227/2011; dette attività sono di diversa natura e variano dalle attività alberghiere e di ristorazione agli asili nido, dalle macellerie agli stabilimenti balneari, dalle discoteche ai call center.
 
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La norma, oltre alla portata innovativa, ha una valenza pratica di tutto rilievo in quanto amplia sensibilmente il novero delle acque reflue assimilate ex lege a quelle domestiche. Il decreto in commento, prevedendo espressamente che le acque provenienti da alberghi, ristoranti, bar, etc., siano ora assimilate alle acque reflue domestiche, conferma – come più volte già sostenuto [5]– che la rigidità dell’art. 74 è soltanto apparente. Si rammenta, però, che ciò vale solo ai fini delle P.M.I.
 
Il successivo c. 2 dell’art. 2 dispone poi che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che assimila alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale), in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1”.
 
Dunque, i criteri di assimilazione poc’anzi esaminati troveranno applicazione solo ed esclusivamente in assenza di una normativa regionale che disponga sul punto; per contro, qualora una regione abbia già provveduto a legiferare in materia, si dovrà fare riferimento solo a quest’ultimo provvedimento (anche se in contrasto con il D.P.R. 227/2011) [6].
Ne deriva, peraltro, che se una regione – che non ha ancora provveduto a emanare una legge ad hoc – non condivide i criteri di assimilazione enunciati nel D.P.R. 227/2011, sarà obbligata ad adottare un apposito provvedimento derogatorio ai sensi dell’art. 101, c. 7, del D.L.vo 152/2006.
 
In altri termini, la norma è un esempio di normativa cd. “cedevole”, poiché perde efficacia quando la regione adotta una sua disciplina di attuazione, la quale, per l’appunto, prevale su quanto stabilito dal D.P.R. 227/2011.
 
Tratto da Diritto e gestione dell’ambiente, di A. Postiglione – S. Maglia, Irnerio Editore, 2012

 


[1] Art. 101, c. 7, D.L.vo 152/06: “Salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”.

[2] M. SANTOLOCI, Scarichi: soluzioni di casi pratici con particolare riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue, in Il nuovo codice delle acque, Piacenza, 2003, p. 42

[3] M. SANNA, La gestione degli scarichi industriali, Rimini, 2001, p. 56

Al riguardo si segnala la sentenza Cass. III Pen. 28 febbraio 2007, n. 8403 in cui si specifica che in caso di insussistenza delle condizioni di assimilabilità alle “acque reflue domestiche” (D.L.vo 152/06, art. 101, c. 7, lett. b), le acque provenienti da un’impresa (nella fattispecie, di allevamento) vanno considerate “acque reflue industriali”.

[4] Pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012 ed in vigore dal 18 febbraio 2012.

[5] Sul punto cfr. S. MAGLIA, Diritto Ambientale, Ipsoa, 2011, p. 85

[6] Per quanto riguarda la Regione Lombardia, si veda il Reg. 24 marzo 2006, n. 3 – disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – pubblicato nel BUR Lombardia 28 marzo 2006, I SO, al BUR 27 marzo 2006, n. 13.

 

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