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Stefano Maglia

Nel caso di notevoli differenze tra peso presunto indicato nel FIR e peso a destino, come ci si comporta?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti


 
L’accertamento di notevoli differenze di peso tra quello presunto e quello a destino crea non pochi problemi interpretativi in ordine al controllo del carico e all’applicabilità delle prescritte sanzioni. Del resto, non risulta che la giurisprudenza (di merito, di legittimità ed amministrativa) si sia mai occupata di questa specifica questione; ed anche in dottrina esistono pochi riferimenti al riguardo.
 
Se l’art. 193, c. 1, D.L.vo 152/06 prescrive solo che dal formulario risulti la “quantità del rifiuto”, il DM 1 aprile 1998, n. 145 consente alle aziende di trascrivere il peso “a destino”: infatti, nell’allegato B del predetto decreto, al punto 6) è prevista l’indicazione in “Kg o litri “e il “peso da verificarsi a destino”. Apparentemente queste indicazioni potrebbero sembrare alternative. Sennonché la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, al punto 1), lett. t), così si esprime: “t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(–)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione”.
 
Da questa formulazione si comprende indubbiamente come queste indicazioni non siano alternative, ma che occorra sempre indicare il peso in Kg o litri ed eventualmente prescegliere anche l’opzione di verifica a destinazione, qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma.
 
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Il fatto di avvalersi della possibilità di verificare il peso dei rifiuti trasportati presso il sito finale di destinazione non esime affatto dall’indicare comunque un peso indicativo all’atto della partenza dei rifiuti medesimi; peraltro verosimilmente il peso di partenza e quello di arrivo saranno differenti, o quantomeno le probabilità che lo siano sono estremamente elevate.
Questo discorso ha un senso chiaramente qualora ricorrano le cause richiamate dalla norma e quindi in concreto:

– non devono essere presenti sistemi di pesatura, rendendo quindi impossibile provvedervi;

– la natura dei rifiuti deve essere tale da consentire possibili variazioni nel peso stesso (circostanza che può verificarsi, per esempio, proprio con riferimento ai rifiuti liquidi).
 
Quindi, la presenza di una di queste due condizioni giustifica la possibilità di procedere alla verifica del peso effettivo presso il luogo di destinazione dei rifiuti ed in quel momento potrà certamente riscontrarsi una difformità tra il peso dichiarato e quello successivamente accertato. Diversamente, verrebbe meno l’obiettivo stesso della normativa sopra richiamata in materia.
 
Viceversa, “nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione” si dovrà aver cura di barrare la casella relativa alla voce “peso da verificarsi a destino”. Tale peculiare modalità di compilazione del Fir rende chiaro in anticipo agli organi di controllo la possibilità di riscontrare un peso differente tra la prima e la quarta copia del formulario.
Tendenzialmente è consigliabile avvalersi sempre di questa possibilità, in considerazione del fatto che, salvo casi molto particolari, di norma fa fede la quantificazione del rifiuto operata dal gestore dell’impianto di destinazione.
 
Volendo porre rimedio ad una riscontrata differenza di peso in partenza e in arrivo, per non respingere il carico (unica operazione che peraltro la giurisprudenza riterrebbe corretta), a parere di chi scrive è possibile (ed è soluzione comprensibile anche agli organi deputati all’eventuale controllo) – dopo la pesatura in ingresso, che è sempre da effettuarsi – compilare il Fir secondo le due opzioni:

– se il carico risulta inferiore rispetto a quanto indicato nel formulario, si può barrare la casella del “carico accettato per intero” specificando – nello spazio sottostante – che alla pesatura è risultato un quantitativo inferiore “per cause naturali di perdita di peso” (ciò, però, dipende dalla tipologia di rifiuti trasportati e, come si è detto, nel caso di specie una simile ipotesi è abbastanza remota);

– se vi sono differenze di peso in aumento è consigliabile respingere il carico, poiché alla pesatura non vi è possibilità di verificare che i rifiuti in esubero sono effettivamente tutti quelli indicati nel formulario.
 
Ogni difformità tra il peso indicato nel formulario e quanto verificato in ingresso all’impianto deve essere segnalata nello spazio delle annotazioni.
Si segnala, però, che dottrina c’è chi sostiene che “solo nei casi in cui vi sia la concreta possibilità a misurare con una certa precisione il peso del carico che è possibile barrare anche la seconda opzione che, sostanzialmente, funge da liberatoria in caso di divergenze, anche notevoli, tra il peso dichiarato e quello reale, anche e specialmente per evitare possibili episodi di frode”.
 
Per mettersi al riparo da qualsivoglia contestazione, si concorda con chi ritiene che, a parte il particolare caso del peso da verificarsi a destino, qualora la quarta copia del Fir riporti l’indicazione di una quantità di rifiuti diversa rispetto a quella risultante dalla prima copia, il produttore debba segnalare tale discrepanza alle autorità di controllo.
Tra le possibile cause di una divergenza di peso, si ipotizza l’eventualità di una non corretta conversione di unità di misura, segnatamente da litri a Kg. Considerato che è obbligatorio il peso del carico di rifiuti in ingresso all’impianto di destino, sarebbe buona norma indicare il peso in partenza già in unità di misura di kg o tonnellate, per poi avere corretto riscontro anche sulla quarta copia del Fir di ritorno al produttore, che potrà così dichiarare la medesima unità di misura nel Mud.
 
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Se, invece, il peso in partenza è indicato in litri o m3, all’impianto di destino non resta che accettare il carico convertendo l’unità di misura, così da avere tutto in misura di peso (kg o tonnellate) e riportare ad uniformità tutti e tre i documenti: il Fir, 4 copia, il proprio registro ed il proprio Mud.
In molti casi sono le Province che rilasciano le autorizzazioni agli impianti a stabilire che al ricevimento dei rifiuti va pesato il carico indicando la massa.
 
In conclusione, bisogna prendere atto che nell’ambito della normativa vigente non esiste una norma che indichi i parametri sui quali sanzionare la condotta di indicazione nel Fir di un peso presunto notevolmente divergente da quello poi riscontrato a destinazione, né i criteri secondo i quali oltre un certo peso la differenza di peso diventa un’anomalia, né, tanto meno, l’obbligo di effettuare una segnalazione agli organi di controllo.
 
Trattasi di una situazione di incertezza normativa in cui gli organi di controllo dovranno procedere caso per caso e con estrema cautela: del resto, una differenza significativa induce inevitabilmente al sospetto e a conseguente verifica delle circostanze di fatto, soprattutto per quanto riguarda la delicata fase di trasporto (come essere certi che il trasportatore, pur autorizzato, non abbia caricato o scaricato rifiuti lungo il tragitto?); anche se ciò non toglie, comunque, che la differenza possa ben essere dovuta ad altre circostanze di fatto tutt’altro che illegali.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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