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Stefano Maglia

Piano di Emergenza Esterno Rifiuti (PEE) per impianti stoccaggio e trattamento

di Francesca Miniscalco

Categoria: Rifiuti

Piano di Emergenza Esterno per impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
Tra le attività che un Direttore Tecnico Impianto Rifiuti deve saper gestire al meglio ci sono quelle relative al Piano di Emergenza Esterno per gestori di rifiuti (il cosiddetto P.E.E.).
Il PEE è un nuovo recente obbligo che va ad aggiungersi al ricco gruppo di regolamenti e regole che i veri professionisti alla guida di un impianto per rifiuti devono conoscere e rispettare. Tra questi anche il Piano di Emergenza Interno (detto anche P.E.I.) con cui non deve essere confuso.
Per aiutare tutti coloro che sono poco esperti sulla materia, e per offrire un minimo di formazione a chi intende partecipare al nostro corso per responsabile tecnico impianto riufiuti, in questo articolo andremo a fare chiarezza su questo nuovo strumento, rispondento tra le altre a domande come:

  • Che cos’è il Piano di Emergenza Esterno rifiuti?
  • Chi redige il Piano di Emergenza Esterno?
  • A chi si applica il Piano di Emergenza Esterna?
  • Quando è entrato in vigore l’obbligo del PEE?
  • Quali informazioni devono essere trasmesse al Prefetto?
  • Che differenza c’è tra PEE e PEI?

 

Piano di Emergenza Esterno per impianti stoccaggio e trattamento rifiuti

 

Con il D.P.C.M. del 27 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2021, sono entrate in vigore le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», di cui all’articolo 26-bis, comma 9, del Decreto Legislativo n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Che cos’è il Piano di Emergenza Esterna? Il Piano di Emergenza Esterna (P.E.E.) è un documento che deve essere predisposto dal Prefetto territorialmente competente sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’impianto medesimo [1] e sulla base di linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri [2].
È stato introdotto dall’art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito in Legge 132/2018 ed è assolutamente da non confondere con il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.).
È opportuno evidenziare che l’art. 26-bis del D.L. 113/2018, convertito in Legge 132/2018, ha introdotto importanti obblighi in capo ai gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti in ordine sia alla predisposizione del Piano di Emergenza di Interno (PEI), sia alle informazioni necessarie da trasmettere ai Prefetti territorialmente competenti per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).

Il Piano di Emergenza Interno (PEI)

 

L’art. 26-bis del D.L. 113/2018 prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un Piano di Emergenza Interno allo scopo di:

  • a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  • c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. [3]

 

Nel porre gli obiettivi che devono essere perseguiti, l’art. 26-bis del D.L. 113/2018 non fornisce tuttavia precise indicazioni sul contenuto del PEI, prevedendo unicamente che il piano di emergenza interna deve essere riesaminato e, se necessario, aggiornato dal gestore a intervalli appropriati e (comunque) non superiori a tre anni.
La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
Inoltre, l’art. 26-bis D.L. 113/2018 prevede che, per gli impianti esistenti, il PEI deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 113/2018: ciò significa che esso deve essere trasmesso al Prefetto territorialmente competente entro il 4 marzo 2019 (cfr. art. 26-bis, comma 1, 2 e 3, del D.L. 113/2018).

Il Piano di Emergenza Esterna (PEE)

 

L’art. 26-bis del D.L. 113/2018 ha introdotto anche la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna, di competenza del Prefetto, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
Il P.E.E. è predisposto allo scopo di:

  • a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
  • c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  • d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

 

In particolare, il Prefetto competente per territorio, d’intesa con le Regioni e con gli Enti Locali interessati, deve predisporre il P.E.E. sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’impianto medesimo e sulla base di linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri: ribadiamo quindi che è questo importante rappresentante del governo territoriale di province e città metropolitane che redige il Piano di Emergenza Esterno.
Il Piano di Emergenza Esterna è riesaminato e, se necessario, aggiornato dal Prefetto a intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.
La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

La Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Ambiente

 

Nelle more dell’emanazione del DPCM, recante le linee guida per la predisposizione dei PEE (previsto dal comma 9 dell’art. 26-bis D.L. 113/2018), e in riscontro a diversi quesiti posti dagli operatori del settore, è stata emanata la Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019.
Con tale Circolare sono state fornite le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti devono fornire ai Prefetti per l’elaborazione del piano di emergenza esterna entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.
Nella Circolare viene precisato che i gestori sono tenuti a effettuare una descrizione dell’impianto con adeguate informazioni, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • la ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
  • il nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
  • la descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi con indicazione del numero degli addetti;
  • la descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni.

 

La Circolare ha chiarito che l’elenco delle informazioni contenute sono da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, “in quanto i Prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE”.
Inoltre la Circolare ha evidenziato che “resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il Prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dell’impianto provocati dagli incidenti individuati nell’ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE”.
Per completezza si segnala anche la circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanata a seguito dei diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti che hanno recentemente interessato il territorio nazionale. Tale circolare ha ricordato come il piano di emergenza sia già uno strumento obbligatorio per i luoghi di lavoro in cui sono impiegati più di dieci lavoratori, ai sensi dell’art. 5 del DM 10 marzo 1998 (recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”).

Le Linee guida sui P.E.E. approvate con D.P.C.M. del 27 agosto 2021

 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 27 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2021, sono state approvate le «Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti», di cui all’art. 26- bis, comma 9, del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Le Linee guida sono state predisposte in seguito ai numerosi incendi che hanno interessato diversi impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Le disposizioni del Piano di Emergenza Esterno per gestori di rifiuti a chi si applicano? Le Linee guida sono applicabili: “agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto” (cfr. paragrafo “Premessa e finalità delle linee guida”).
A chi non si applicano? Sono esclusi dall’applicazione delle Linee guida: “gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
Quali sono le tempistiche per essere in regola? I gestori degli impianti di stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.P.C.M., cioè entro il 6 dicembre 2021, devono trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del P.E.E..
Il Prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.
Le Linee Guida richiamano la Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019, e pertanto, implicitamente viene richiamato anche l’elenco di informazioni ivi contenute (da considerarsi meramente a titolo esemplificativo, come segnalato poc’anzi) e l’indicazione in base alla quale “(…) i Prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE”.
Inoltre, le Linee Guida prevedono alcune informazioni che il gestore deve trasmettere al Prefetto con apposita documentazione:

  • il modulo C.1 da inviare solo nel caso in cui si sia registrato un evento incidentale (come ad esempio, in caso di incendio, esplosione, contaminazione del suolo, contaminazione di acqua);
  • il modulo C.2 (ovvero le schede dati riportate nell’Allegato C2 delle Linee Guida) da inviare necessariamente.

 

Cosa accade se non si è in regola? Con riferimento a possibili sanzioni, l’eventuale inottemperanza di quanto previsto dalle Linee Guida non comporta in sé una esplicita sanzione.
Pur premettendo ciò, occorre considerare che le Linee guida prevedono specifiche “funzioni” in capo al gestore con riferimento a eventuali profili di responsabilità in caso di incidenti: è, infatti, espressamente previsto che “al gestore dell’impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti sono attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione degli incidenti. Il gestore è preposto a tutti gli interventi di competenza dell’azienda in materia di gestione dell’emergenza”.
Infine, con riguardo al termine per l’invio del P.E.E. (fissato al 6 dicembre 2021), si segnala che, in via generale, qualora il legislatore non indichi specificatamente un termine come “perentorio”, questo deve intendersi come “ordinatorio”. Inoltre, in caso di trasmissione tardiva (oltre il 6 dicembre 2021) delle suddette informazioni non sono previste specifiche sanzioni.
Pur non essendo previsti esplicitamente né termini perentori, né specifiche sanzioni per l’invio tardivo delle informazioni per la predisposizione del PEE, in via cautelativa è consigliabile l’invio dell’Allegato C2 alle Linee guida (ovvero le schede dati relative all’impianto) alla Prefettura territorialmente competente entro il termine del 6 dicembre 2021.
Piacenza, 21 gennaio 2022

NOTE:

Nota 1
Art. 26-bis, comma 4, D.L. 113/2018: “Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5”.

Nota 2
Art. 26-bis, comma 9, D.L. 113/2018: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione”.

Nota 3
Art. 26-bis, comma 6, D.L. 113/2018.

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