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Sottoprodotti e normativa REACH: quali interazioni?
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH)[1], com’è noto, contiene disposizioni inerenti la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. L’art. 2 del Regolamento REACH ne definisce l’ambito di applicazione, prevedendo al par. 7 una serie di esclusioni. Ai sensi dell’art. 2, par. 7, lett. b) del Regolamento REACH sono fra le altre escluse dagli obblighi di “Registrazione” (Titolo II), in tema di “Utilizzatori a valle” (Titolo V) e di “Valutazione” (Titolo VI) di cui al Regolamento stesso, le sostanze incluse nell’Allegato V[2] del Regolamento REACH, in quanto per esse la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria, e la loro esenzione da detti Titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal Regolamento stesso (art. 2, par. 7, lett. b), Regolamento REACH). All’interno del succitato Allegato V, peraltro, sono espressamente contemplati anche i “sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato[3]” (punto n. 5). A tal proposito, la “Guida...
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Sottoprodotti e normativa REACH: quali interazioni?
di Giulia Guagnini
Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH)[1], com’è noto, contiene disposizioni inerenti la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. L’art. 2 del Regolamento REACH ne definisce l’ambito di applicazione, prevedendo al par. 7 una serie di esclusioni. Ai sensi dell’art. 2, par. 7, lett. b) del Regolamento REACH sono fra le altre escluse dagli obblighi di “Registrazione” (Titolo II), in tema di “Utilizzatori a valle” (Titolo V) e di “Valutazione” (Titolo VI) di cui al Regolamento stesso, le sostanze incluse nell’Allegato V[2] del Regolamento REACH, in quanto per esse la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria, e la loro esenzione da detti Titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal Regolamento stesso (art. 2, par. 7, lett. b), Regolamento REACH). All’interno del succitato Allegato V, peraltro, sono espressamente contemplati anche i “sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato[3]” (punto n. 5). A tal proposito, la “Guida...
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