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Il Regolamento Ue 1013/2006: spedizione dei rifiuti e contabilizzazione

di Tiziana Ronchetti

Categoria: Rifiuti


 
A livello nazionale, la spedizione transfrontaliera di rifiuti è disciplinata dall’art. 194 del D.Lgs. n. 152/2006, che rimanda ai regolamenti comunitari che regolano la materia, agli accordi bilaterali di cui agli artt. 41 e 43 del Reg. Ue 1013/2006 e dal Decreto di cui al comma 4 del suddetto articolo. Il Dlgs n.116/2020 aggiunge un periodo al comma 7 con il quale si prevede che la comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti è effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente.

 

L’art. 18 del Regolamento disciplina la spedizione di rifiuti non pericolosi, compresi nella “Lista verde”.

A questo punto, non si può prescindere dall’esaminare la fattispecie consistente nella importazione da un Paese dell’Unione europea all’Italia di materiali considerati dal Paese di spedizione “rifiuti, in Lista Verde” e dal Paese di destinazione “Sottoprodotto” o “End of Waste” o Materie Prime Secondarie in Italia, secondo il D.M. 5 febbraio 1998 ancora vigente.

 

Come noto, in assenza di criteri comunitari è rimessa a ciascun Stato l’individuazione di criteri di cessazione della qualifica di rifiuto mediante un’analisi caso per caso ai fini della valutazione del rispetto dei criteri di legge; da ciò ne possono conseguire delle difficoltà in ordine alla corretta qualificazione del materiale, come rifiuto o non, con impatto rilevante soprattutto nell’ambito della movimentazione del materiale (importazione/esportazione).
 
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Peraltro, è ormai chiaro che tale difficoltà di coordinamento non sembra destinata a risolversi nemmeno nella prospettiva della nuova Direttiva sui rifiuti 2018/851/Ue laddove la Commissione è chiamata semplicemente a “monitorare” l’evoluzione dei criteri End of Waste nazionali. Ad esempio, nel caso della carta in Spagna è già vigente uno specifico EoW, mentre in Italia sta per essere pubblicato un diverso EoW carta. La nuova Direttiva 851/2018/Ue evidenzia, più volte, l’importanza che gli Stati membri adottino misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza, o per garantire che i rifiuti, sottoposti ad un’operazione di riciclaggio o di recupero, non siano considerati più tali.

 

Di questa armonizzazione di istituti, ma non di attuazione all’interno degli Stati, ha tenuto conto il legislatore comunitario, tanto che nel Reg. Ue 1013/2006, ha disciplinato la specifica ipotesi di disaccordo in ordine alla qualificazione del materiale, proponendo una soluzione operativa.
 
Infatti, l’art. 28 del citato Regolamento intitolato il “Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti” prevede che “se le autorità competenti di spedizione e di destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale”.
 
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L’applicazione dell’art. 28 presuppone:
 
a) il disaccordo sulla qualificazione del materiale (l’esportatore qualifica come rifiuto il materiale oggetto della spedizione che, invece, è definito dall’importatore alla stregua di materia prima secondaria o, ancora, sottoprodotto);
 
b) che la legislazione del paese di destinazione sia conforme alla normativa comunitaria o internazionale.

 

La norma si riferisce, quindi, all’ipotesi di disaccordo delle parti “in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no”, proponendo una soluzione operativa che, ad una prima lettura, sembra propendere per la tesi più restrittiva, ovvero che, nel caso di disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e destinazione, si dovrebbe trattare il materiale come rifiuto.

 

In realtà, la disposizione è chiara nel riconoscere la facoltà del Paese di destinazione di applicare l’ordinamento giuridico interno, laddove “fa salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti … conformemente alla legislazione nazionale”, purché “tale legislazione (sia) conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale” e, comunque, “dopo il loro arrivo” e quindi dal momento in cui il materiale fa ingresso nel territorio del paese di destinazione.
 
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Una fattispecie che potrebbe presto verificarsi con l’EoW carta spagnolo e quello italiano in corso di pubblicazione.
 
A questo proposito l’art. 1 della Decisione 665/2019 , in attuazione della Direttiva 852/2020 sui rifiuti da imballaggio, prevede che i rifiuti da imballaggio prodotti in uno Stato membro e destinati in un altro Stato membro, non sono contabilizzati nello Stato membro in cui sono inviati, mentre i rifiuti esportati al di fuori della Unione Europea sono contabilizzati se sono recuperati o riciclati, in maniera attendibile, a condizioni equivalenti a quelli della stessa Unione Europea.

 

 

Piacenza, 13 ottobre 2020

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