In materia di classificazione dei rifiuti, non servono analisi quando la natura non pericolosa del rifiuto “è in contrasto con quanto direttamente osservato dalla P.G.”. Lo ha affermato la Cassazione penale, nella sentenza n. 30626 del 6 luglio 2018, confermando la condanna dei due imputati per aver smaltito illecitamente, tramite sversamento incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi del tipo reflui provenienti da impianto fognario civile.

Nella sentenza, in particolare, i giudici hanno osservato che “l’osservazione diretta degli operanti di P.G. (sia del caricamento e sia dello sversamento) rende certa la natura del liquido sversato”, e che, di conseguenza, “non sussiste una necessità di analisi con perizia”.

 

Su tali considerazioni, i giudici arrivano a ribadire che “ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria una analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento”, elementi costituiti, in questo caso, proprio dall’osservazione diretta della Polizia Giudiziaria, idonea a smentire quanto affermavano i ricorrenti, ossia che si trattasse di acqua potabile.

 

In tema di Classificazione dei rifiuti e Analisi, abbiamo pubblicato altri articoli in passato:

Quando un rifiuto può dirsi pericoloso? Per la Cassazione è sufficiente una pericolosità oggettiva (sentenza n. 30018 del 4 luglio 2018)

Come si classificano correttamente i rifiuti?

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