Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.L.vo 152/2006 è stato richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un chiarimento in merito ai rifiuti da esumazione ed estumulazione e in particolare:

  • la legittimità a effettuare il trasporto non accompagnato dal formulario di identificazione da parte del gestore dei servizi cimiteriali dei rifiuti provenienti dai cimiteri comunali periferici verso il cimitero centrale, dove è individuata un’area confinata per il deposito, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del DPR 254/2003, nonché se tale modalità di deposito temporaneo presso il cimitero centrale sia corretta;
  • alla possibilità, in subordine, di poter predisporre all’interno del centro comunale di raccolta realizzato in conformità al DM 8 aprile 2008, un’apposita area dedicata.

 

Il MASE ha osservato che partendo dal presupposto che la gestione dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumulazione, rientranti nell’ambito dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 6, del TUA è disciplinata dall’articola 12, del DPR n. 254/2003, quale normativa speciale rispetto al TUA, si rappresentano le seguenti considerazioni.

L’articolo 12, comma 3, del summenzionato DPR, consente il deposito, all’interno di una circoscritta area cimiteriale, dei rifiuti in questione, nelle modalità e condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, per garantire il raggruppamento ai fini del loro successivo trasporto, per essere avviati agli impianti di recupero o di smaltimento per i rifiuti urbani.

La ratio della disposizione è quella di consentire un deposito temporaneo di detti rifiuti in un’area circoscritta del cimitero per razionalizzarne le operazioni di raccolta e trasporto, tenendo conto non solo degli aspetti di tutela ambientale ma anche il rispetto di determinati standards igienico-sanitari, necessari per garantire la protezione della salute pubblica.

In particolare, l’articolo 4, comma 1, in merito alle attività deposito temporaneo rinvia espressamente all’applicazione delle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti di cui al Dlgs. 22/97, poi confluito all’interno del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. Detta modalità di raggruppamento costituisce, quindi, un deposito temporaneo prima della raccolta, ai sensi dell’art. 185-bis del D.L.vo 152/2006, da effettuarsi “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti” (comma 1, lettera a), ovverosia nell’ambito del sito produttivo inteso quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

La disposizione in parola, poi, prevede determinate condizioni e limiti da rispettare affinché possa essere messo in atto il deposito temporaneo ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento.

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Ora, il luogo di produzione di detti rifiuti è chiaramente l’area cimiteriale presso la quale vengono svolte le attività cimiteriali di esumazione ed estumulazione e pertanto non si ravvisano possibili regimi derogatori alla disciplina applicabile.

In merito al trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione si rappresenta che lo stesso, trattandosi di rifiuti urbani, possa essere effettuato solo dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1, sottocategoria D4 e senza che lo stesso venga accompagnato dal FIR, ai sensi dell’articolo 193, comma 7, del D. lgs. 152/2006.

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Tuttavia, qualora il gestore del servizio cimiteriale abbia ricevuto apposito affidamento dello specifico servizio da parte del comune, lo stesso può svolgere il trasporto in argomento purché iscritto all’Albo Gestori Ambientali nella categoria sopra specificata.

Con riferimento, invece, alla possibilità di conferire i rifiuti da esumazione ed estumulazione contrassegnati con codice EER 20.01.40 e 20.03.99 presso i centri comunali di raccolta realizzati in conformità al DM 8 aprile 2008 e s.m.i., si rileva che nell’elenco riportato al punto 4.2, punto 31, dell’allegato 1, in corrispondenza dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.99 e 20.01.40 non sono annoverati rifiuti da esumazione ed estumulazione ma soltanto rispettivamente “cartucce toner esaurite” e “rifiuti metallici”, ed è pertanto esclusa la possibilità di conferire tale specifica tipologia di rifiuti.
 
 


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