Già nella nota della Città Metropolitana di Milano trasmessa recentemente al Ministero dell’Ambiente il Direttore dell’area Ambiente aveva comunicato l’intenzione degli uffici competenti a provvedere, nell’inerzia del Ministero riguardo al problema tutto italiano dell’End of Waste verificatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, allo sblocco delle istanze e dei relativi procedimenti autorizzativi per la produzione di biometano da rifiuti.

Così, sul Bollettino Ufficiale della Lombardia del 20 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 6785 del 15 maggio 2019, che detta le “Disposizioni finalizzate a disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle provincie ed alle città metropolitane ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 26/2003 in merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti”.

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In particolare, con riferimento al requisito di cui all’art. 184-ter lett. c) del D.Lvo n. 152/06, che ai fini della cessazione della sua qualifica di rifiuto prescrive che la sostanza o l’oggetto “soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”, il nuovo decreto della Lombardia dispone che “i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel d.m. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa [approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12 giugno 2018 ed emanate dal GSE]” .

Conclude, la Regione, affermando che “le Autorità competenti [Provincie e Città Metropolitana] debbano pertanto autorizzare la produzione di biometano, anche da impianti di trattamento dei rifiuti, utilizzando i citati criteri statali”.


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