Sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 dicembre 2021, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha definito i criteri e le modalità di attuazione del Fondo istituito dall’art. 6-ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), finalizzato a sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà ad operare nonostante la crisi generata dal calo della domanda di materiale riciclato.

I soggetti che possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario a valere su tale Fondo sono le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 15 01 04 che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive;
b) dimostrino – con la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta, l’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata – di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato;
c) abbiano registrato una riduzione dell’ammontare dei ricavi;
d) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159;
f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Per l’attuazione di tali interventi è destinata una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L’agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio. Il contributo è concedibile fino al 20% della riduzione dell’ammontare dei ricavi registrati dal soggetto richiedente nell’esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all’esercizio 2019, ma non può risultare superiore alla misura prevista dal Regolamento 2013/1407/UE relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.


Condividi: