Approvato definitivamente il 16 aprile scorso dal Senato, il disegno di legge di delegazione europea è divenuto Legge: si tratta della Legge 3 maggio 2019, n. 37, in vigore dal 26 maggio 2019, che ha mantenuto i riferimenti ambientali presenti nel ddl e ora confermati al Capo VII della Legge Europea 2018.

 

Si segnala, in primo luogo, l’art. 18, su combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che modifica il decreto 45/2014, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, che ha istituito un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 18 della Legge Europea, infatti, sono responsabili della sicurezza della gestione del combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi i produttori (e i titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla relativa gestione) e, in subordine, lo Stato. Questo risponde, sempre in subordine, anche quando i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento.

 

L’art. 19, invece, è dedicato ai RAEE, e interviene quindi sul decreto 49/2014, ai fini di dare una corretta attuazione alla direttiva RAEE 2012/19/UE. In particolare, tale decreto prevede – a decorrere dal 26 maggio 2019 – che “i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE: a) ricevuti presso i distributori; b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; c) oggetto di raccolta differenziata” (art. 14, comma 3). L’art. 28, comma 7, a partire dalla predetta data dispone che “qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica“.

Summer School Gestione Rifiuti 2019: Aspetti pratici, critici e operativi

Modifiche in arrivo anche per il decreto 152/2006 (conosciuto come Testo Unico Ambientale), ritoccato per quanto riguarda le esclusioni dalla disciplina sui rifiuti. Precisamente, l’art. 20 della Legge Europea 2018 riscrive la parte dell’art. 185 del Testo Unico sull’esclusione di sfalci e potature (lett. f), che dal 26 maggio 2019 contempla “la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana” (v. anche Sfalci e potature, quali novità nella Legge Europea 2018?
Utilitalia, AssoAmbiente e CIC: si rischia nuova infrazione UE).

Da ultimo, si segnala l’art. 21, che dispone l’abrogazione delle disposizioni della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

 

Faremo il punto di tutte queste novità durante il Corso di Formazione diTuttoAmbiente “Rifiuti: novità e criticità – Stop SISTRI, new FIR, Registri e MUD, Voci a specchio, Classificazione, End of waste, fanghi in agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti”, nelle edizioni di Milano, il 22 maggio 2019, e Padova, il 5 giugno 2019.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305


Condividi: