In tema di rifiuti, l’applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (art. 186 del D.L.vo 152/2006), nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva delle condizioni previste per la sua operatività. Lo ha ribadito la Cassazione Penale, nella sentenza n. 50134 del 7 novembre 2018, precisando, ancora una volta, che a questa dimostrazione è chiamato “chi intende far valere tale condizione“, data la natura eccezionale e derogatoria della disciplina rispetto a quella ordinaria.

Anche di questo ci occuperemo durante i prossimi appuntamenti formativi di TuttoAmbiente:

Corso di Formazione “RIFIUTI: NOVITÀ E CRITICITÀ Classificazione, EoW, sottoprodotti, terre, fanghi, Albo, SISTRI, Circular Economy“, a Milano, il 22 novembre 2018, e Master “GESTIONE RIFIUTI, a Milano, dal 15 marzo al 12 aprile 2019.

 

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