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Violazione delle prescrizioni AIA relative alla gestione del biogas

Categoria: AIA
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/03/2024
n. 10236

Ai sensi dell’art. 183, lett. n), d.lgs. 152/2006, nella nozione di “gestione dei rifiuti” rientra anche “lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”. Da ciò consegue che le operazioni di estrazione, captazione, recupero energetico o termodistruzione del biogas prodotto dai rifiuti conferiti in discarica, comprese le relative operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti, risultano senz’altro rilevanti, qualificanti e funzionali rispetto alla corretta gestione ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, senza che al proposito rilevi la possibilità di qualificare o meno il biogas come rifiuto. Risulta pertanto corretta la contestazione dell’art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 152/2006, in quanto, in tal caso, le prescrizioni dell’A.I.A. concernenti la gestione del biogas violate sono comunque riferibili alla “gestione dei rifiuti”.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 maggio 2023, il Tribunale di Genova, all’esito di giudizio abbreviato condizionato, ha condannato A. C. alla pena di Euro 6.000 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver violato, in qualità di amministratore di un consorzio che gestisce una discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, talune prescrizioni imposte con l’autorizzazione integrata ambientale (di seguito, A.I.A). 2. Avverso la sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l’erronea applicazione della…
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