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In cosa consiste il dovere di attivazione del Sindaco in caso di emergenza?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 07/10/2014
n. 41695

La distinzione operata dall'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente. Sussiste pertanto la responsabilità del Sindaco qualora egli, pur essendosi attivato in un primo tempo relativamente alla situazione di smaltimento di rifiuti solidi urbani gestiti presso un sito di stoccaggio provvisorio in contrasto con le previsioni contenute nella relativa autorizzazione, si sia poi fondamentalmente disinteressato della situazione.

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