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Privativa comunale su attività di raccolta rifiuti per avvio al recupero?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 29/05/2023
n. 5257

Si ritiene che non esista alcuna privativa comunale sull’attività di raccolta rifiuti per l’avvio a recupero. In altre parole, la privativa dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti non compre il recupero, operazione non prevista dall’art. 198 del D.L.vo 152/2006. A questa conclusione si giunge ribadendo che il principio di concorrenza di matrice europea, previsto dagli articoli 101-109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), qualora subisca una limitazione, come la privativa comunale in materia rifiuti, debba essere esplicitato da una norma di legge senza che possa essere ricavato o esteso in via interpretativa. Le uniche norme di legge che richiamano espressamente la “privativa” sono quelle dell’art. 21 del D.L.vo. 22/1997 e quelle dell’art. 198 D.L.vo. 152/2006 che nel primo caso ne eccettuano espressamente il recupero e nel secondo non ne parlano affatto. Da qui, l’assenza di una “privativa” comunale sul recupero dei rifiuti.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. La ricorrente appellante gestisce a Marghera, in via Malcontenta 28, un impianto di recupero rifiuti, autorizzato in origine con la determinazione dell’allora Provincia di Venezia 12 febbraio 2014 n. 4027, che le consentiva, non contenendo sul punto alcun divieto, di ricevere anche rifiuti urbani da avviare a recupero provenienti da abitazioni civili e conferiti da produttori privati (doc. 4 in I grado ricorrente appellante), che per dato di comune esperienza sono normalmente costituiti da rottami metallici. 2. Al momento di rinnovare l’autorizzazione, la Città metropolitana, subentrata alla Provincia, nel relativo provvedimento 31 gennaio 2018 n. 243,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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