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RIFIUTI – Ecopiazzole

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/03/2007
n. 10259

L’art. 21 del D.Lgs. 22/97, come il corrispondente disposto di cui all’art. 198 del D.Lgs. 152/06, attribuisce ai comuni solo compiti di gestione, in regime di privativa, della raccolta e del trasporto dei rifiuti da avviarsi allo smaltimento, sicché esorbitano dalla competenza dei comuni le operazioni di smaltimento, nel cui novero rientrano le attività di stoccaggio dei rifiuti. L’attività di gestione dei rifiuti operata dal Comune nelle c.d. piazzole ecologiche o ecopiazzole, ove i rifiuti vengono conferiti dai cittadini in modo differenziato, configura un deposito preliminare in vista dello smaltimento o una messa in riserva in vista del recupera, con la conseguente necessità della preventiva autorizzazione, la cui mancanza configura il reato di cui all’art. 51, c. 1, D.Lgs. 22/97.

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