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Come si devono qualificare i materiali provenienti da demolizione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/12/2018
n. 54702

In tema di rifiuti, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" (che osserva, cioè, le condizioni dettate dall’art. 183 del D.L.vo 152/2006) o al "sottoprodotto" (nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-bis del medesimo decreto). In ogni caso, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito controllato o temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria di cui alla Parte Quarta del citato decreto.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Isernia, applicate le circostanze attenuanti generiche, condannava M.R. alla pena di 4.000 euro di ammenda, con i doppi benefici di legge, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella qualità di titolare dell'impresa M. srl., versava su un terreno sito in C., di proprietà del Comune, rifiuti speciali consistenti in materiale di risulta del tipo calcinacci, verosimilmente derivante da lavori di ristrutturazione edile. 2.Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione,…
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