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I fanghi "palabili" sono rifiuti speciali.

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/06/2023
n. 24279

In punto di diritto non può dimenticarsi che ai sensi dell'art. 184 d.lgs. si afferma che "sono rifiuti speciali (...) lett. g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.". Definizione, questa, che appare ripercorsa, in sostanza, dal giudice, nella misura in cui, evidenziando il carattere ormai "palabile" dei fanghi, all'interno di letti di essiccamento inseriti in un sistema di depurazione, dà in pratica atto dell'avvenuto completamento di almeno una parte del processo, con configurazione dei fanghi come residuato dello stesso, idoneo, come tale, a configurare rifiuti.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 il tribunale di Larino condannava XXX in relazione ai reati, avvinti dalla continuazione, inerenti la fattispecie del deposito incontrollato dei rifiuti ex art. 256 comma 2 del DLGS. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza, XXX, mediante il proprio difensore, ha proposto appello mediante tre motivi di impugnazione. 3. Con riguardo al primo, ha rappresentato la liceità della condotta accertata, trattandosi in particolare di un regolare deposito temporaneo in quanto il deposito incontrollato sarebbe connotato dalle violazioni di cui all'art. 185 bis del Dlgs. 152/06 e dal raggruppamento dei rifiuti al…
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