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Alghe, piante acquatiche e meduse: esseri viventi, rifiuti o sottoprodotti?

di Chiara Zorzino

Categoria: Rifiuti

Alghe, piante acquatiche e meduse: esseri viventi, rifiuti o sottoprodotti?
 
Il 3 dicembre 2010 l’allora Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo firmava il D.lgs. n. 205/2010 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, modificando alcuni degli articoli della delicata Parte IV del precedente D.lgs. n. 152/2006 (T.U.A.).
 
Da quel momento si è configurata la seguente curiosa questione: a seconda del loro stato (vivo/morto), del loro regno, phylum o addirittura genere di appartenenza, delle più o meno buone condizioni atmosferiche che hanno coadiuvato il moto ondoso marino a farli adagiare sulla battigia, tutte le piante acquatiche del gen. Posidonia, tutte le specie animali nel phylum Cnidaria (che siano identificate con il termine generico di “meduse”), ed ogni altra specie animale o vegetale morta, possono essere classificati in maniera differente e quindi smaltiti come rifiuti urbani o come sottoprodotti o come scarti da interrare in sito.
 
Sottoprodotti gestione sicura
 
Fino a prova contraria, credo sia ragionevole considerare esseri viventi qualsiasi alga, pianta acquatica o medusa ancora viva e inserita nel proprio habitat, mentre scarti le alghe, le piante acquatiche e le meduse morte che giungono sulla spiaggia.
 
Ai sensi dell’articolo 184, c. 2, del D.lgs. n. 152/2006, sono rifiuti urbani: “d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;”.
 
Ne consegue che anche qualsiasi rifiuto vegetale o animale sulle spiagge marittime e per tali si intendono scarti sia di origine marina sia terrestre, ricada nel novero dei rifiuti e come tale vada smaltito.
 
Eccetto che per le piante appartenenti al genere Posidonia e agli organismi chiamati “meduse”, ai quali si applica l’art. 39, c. 11, del D.lgs. 205/10 che così recita: “Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sullabattigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto ne’ trattamento.” Orbene, le fortunate piante acquatiche del gen. Posidonia e solo e soltanto le meduse, possono essere escluse dal campo dei rifiuti purché si trovino sulla battigia, e trasportate dal moto ondoso di qualunque intensità (precisazione del legislatore, questa, singolare, dato che tutte le altre piante acquatiche o tutte le alghe dell’idrosfera sono rifiuto sia con la bava di vento sia con il fortunale).
 
La normativa nel dettagliare minuziosamente, ancorché con pressapochismo, la differenza di circostanze di cui ai due articoli sopraccitati, pecca allora di realistica fantasia: se sulla battigia trovassimo spiaggiate sia Posidonia spp. sia elevate quantità di Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh (specie di un’alga invasiva che sta colonizzando il Mediterraneo) come ci dovremmo comportare?
 
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Dopo una improbabile lunghissima operazione di cernita, interrare l’una e rimuovere e smaltire l’altra?
 
In effetti la cernita in situ può, ai sensi dell’art. 183, lettera n) del Dlgs. 152/06, non costituire attività di gestione dei rifiuti: “Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;”.
 
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E se le meduse o ingenti quantità di Posidonia fossero state spostate, sempre da eventi atmosferici, lontano dalla battigia? “Battigia” viene definita dallo Zanichelli come parte della spiaggia battuta dalle onde. Per quale motivo qualsiasi alga spiaggiata, anche in quantità, è un rifiuto? Qual è la differenza in termini di biomassa vegetale con la Posidonia?
 
Non è per un capriccio di qualche botanico o zoologo sistematico appassionato di tassonomia che si intende sollevare la questione. Che la gestione delle “alghe” sulla spiaggia non fosse proprio del tutto chiara è dimostrato da una recente sentenza della III Sezione Penale di Cassazione, n. 3943 del 28 gennaio 2015, in cui è stata confermata la responsabilità del ricorrente per gestione non autorizzata di rifiuti e, nella specie, per realizzazione di discarica non autorizzata.
 
Non solo il fatto in esame – trasferimento di alghe dalla battigia ad altro sito limitrofo ove sono state spianate dopo averle mescolate con rifiuti provenienti da scarti di edilizia – non rientra nel campo d’azione dell’art. 39 c. 11, del D.lgs. 205/10, poiché è consentito l’interramento in situ e senza trattamento, e non solo, come ha fatto notare la Corte, il riferimento di entrambi i Giudici del merito e del gravame alle “alghe” contenuto nella sentenza, è un’erronea qualificazione della Posidonia, che non è un’alga bensì una pianta acquatica, ma addirittura, qualora volessimo correggere il tiro e ricadere nel campo dei rifiuti, risulta la totale inapplicabilità della disciplina del deposito temporaneo, poiché lo spianamento della mescola di rifiuti era “sintomatico di un definitivo stoccaggio”. Ergo, reato di discarica abusiva.
 
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Nel 2006, appena pochi giorni prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 152, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12944 aveva condannato il ricorrente per aver effettuato uno stoccaggio di rifiuti urbani non pericolosi (genericamente citati come “alghe marine”) in assenza di autorizzazione in virtù dell’allora vigente art. 7, c. 2, del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”). Posto che anche nel D.lgs. n. 152/06 le alghe sono considerate rifiuto urbano, ai sensi dell’art. 184, c. 2, sopracitato; posto che, anche se di Posidonia probabilmente si trattava, le “alghe” erano state ammassate in luogo diverso da quello di “produzione”, è ragionevole pensare che l’esito della Sentenza non sarebbe cambiato anche dopo l’emanazione dei D. lgs 152/06 e n. 205/10.
 
È evidente tuttavia che, in circostanze simili a queste, ovvero in presenza di materiale spiaggiato, al fine di non ricadere nel campo dei rifiuti, occorra rispecchiare esattamente le condizioni e attenersi letteralmente a quanto sancito dall’art. 39, identificando le “alghe” come Posidonia spp.
 
Resta il fatto che la distinzione botanica menzionata all’inizio rimane alquanto singolare e fuorviante.
 
 

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