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Le biomasse come combustibili nel nuovo D.M. sottoprodotti

di Leonardo Benedusi

Categoria: Rifiuti

Le biomasse come combustibili nel nuovo DM sottoprodotti
 
La disciplina dei combustibili utilizzabili negli impianti presenta alcuni punti di contatto con la normativa rifiuti contenuta nella Parte IV, D.L.vo n. 152/2006 che meritano di essere approfonditi, anche alla luce delle recenti nuove disposizioni in materia di sottoprodotti contenute nel D.M. n. 264/2016 e che contengono, fra le altre, disposizioni in tema di combustione di determinati residui.
 
Si rammenta innanzitutto che il Titolo III della Parte V, D.L.vo n. 152/06 disciplina i combustibili ammessi negli impianti soggetti ai Titoli I e II e le caratteristiche merceologiche dei combustibili.
 
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L’art. 293, D.L.vo n. 152/2006 prevede a tal proposito che:
 
1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste.
 
I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, lettere e) ed f), dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si applicano le prescrizioni dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto relative agli impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del presente decreto. Il gasolio marino deve essere conforme a quanto previsto dalla parte I, sezione 3, dell’Allegato X alla parte quinta del presente decreto
.”.
 
Tale articolo definisce, quindi, che:
 
1) se i combustibili da utilizzarsi sono qualificati come rifiuti, seppur conformi qualitativamente alle caratteristiche fisico/chimiche indicate nell’allegato X, allora gli stessi possono essere utilizzati ai sensi della parte quarta, quindi, secondo le procedure semplificate ex art. 216 ovvero tramite procedura ordinaria ex art. 208, trattandosi di incenerimento o meglio di coincenerimento di rifiuti.
 
2) se i combustibili non sono qualificati come rifiuti, ma non sono conformi all’Allegato X, allora possono essere utilizzati ai sensi della normativa sui rifiuti. Tale disposizione è abbastanza criptica, in quanto non fa comprendere se si sia in presenza di combustione di rifiuti ovvero di sottoprodotti, anch’essi regolamentati dalla Parte IV, D.L.vo n. 152/2006.
 
Il secondo punto presenta aspetti oscuri, sia per quanto riguarda le procedure abilitative/autorizzative, sia per quanto attiene i limiti di emissione da applicare, ossia se si tratta di quelli “classici” definiti dagli Allegati alla Parte V, D.L.vo n. 152/2006 o di quelli più restrittivi sviluppati tipicamente per i rifiuti quali sono stati quelli fissati dal D.L.vo n. 133/2005, oggi superati per effetto del D.L.vo n. 46/2014, o per il recupero ai fini energetici di talune categorie di rifiuti dal D.M. 5 febbraio 1998 (che risultano coerenti con quelli previsti per l’incenerimento od il co-incenerimento).
 
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Inoltre, in presenza di sottoprodotti un punto chiave da risolvere sarebbe il comprendere cosa intenda il legislatore con la quarta condizione fissata dal comma 1 dell’art. 184-bis con “legale“: è sufficiente che un rifiuto per diventare sottoprodotto presenti le caratteristiche chimico/fisiche dell’allegato X alla parte quinta, o oppure per diventare sottoprodotto debba soddisfare tutti requisiti e, quindi, non essere rifiuto a tutti gli effetti? Ma a questo punto, se un materiale non fosse rifiuto non si potrebbe il problema di valutare se possa diventare sottoprodotto…
 
L’unica indicazione reperibile riguardava i sottoprodotti di origine animale per i quali il considerando 39 del regolamento CE 1069/2009 valuta che:
 
Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati dovrebbe essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all’incenerimento dei rifiuti. Per motivi di coerenza l’incenerimento dovrebbe essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti.
 
Il coincenerimento dei rifiuti, sia come operazione di recupero che come operazione di smaltimento, è soggetto a condizioni analoghe a quelle applicabili all’incenerimento dei rifiuti per quanto riguarda l’autorizzazione ed il funzionamento, in particolare in relazione ai valori limite di emissione nell’atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle prescrizioni di misurazione. Di conseguenza, il coincenerimento diretto, senza trasformazione preliminare, dovrebbe essere consentito per tutte e tre le categorie di materiali. Inoltre, dovrebbero essere emanate disposizioni specifiche per il riconoscimento degli impianti di incenerimento a bassa e ad elevata capacità
“.
 
Il recente D.M. n. 264/2016 al punto 2 della parte A della sezione 2 dell’allegato 1 sembra fornire una interpretazione al precedente punto 2) riguardante l’art. 293.
 
Infatti nell’affrontare le biomasse solide[1] prevede che:
 
Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall’allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall’articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171[2], fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l’impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma.”
 
Da tale disposizione si può desumere che, almeno per le biomasse, solo quelle conformi all’Allegato X o quelle in linea con il D.L. n. 171/2008 possono essere usate come combustibili; di conseguenza, quelle non conformi a tali disposizioni non potrebbero essere usate ai suddetti fini come sottoprodotti, tutt’al più si potrebbe concludere che possono essere sì usate, ma solo come rifiuto, con tutto ciò che ne consegue.
 
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In conclusione, pertanto, pare di potere affermare che:
 

  • l’Allegato X, Parte V, D.L.vo n. 152/2006 elenca i combustibili impiegabili negli impianti di cui ai Titoli I e II della medesima Parte V;
  • dalla lettura della formulazione letterale dell’art. 293, comma 1, secondo periodo, D.L.vo n. 152/2006 pare di potere dedurre che “i materiali e le sostanze” non inclusi nel suddetto Allegato X debbano essere classificati come rifiuti e gestiti ai sensi della Parte IV, D.L.vo n. 152/2006;
  • L’Allegato 1, Sezione II, Parte A, punto 2) del D.M. n. 264/2016 sembra ribadire quanto previsto dall’art. 293, comma 1 succitato, stabilendo che “possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione[3], esclusivamente le biomasse residuali previste dall’Allegato X”, nonché quelle conformi all’art. 2-bis, D.L. n. 171/2008. Difatti, le categorie di biomasse indicate nell’Allegato 1, Sezione II, Parte A, al D.M. n. 264/2016 ricalcano quelle indicate nell’Allegato X, Parte II, Sezione 4, alla Parte V del D.L.vo n. 152/2006 (con l’eccezione del “materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate” di cui alla lettera a) e i “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animali qualificati dal regolamento (CE) …” di cui alla lettera h) – aggiunti all’allegato X con il DM n. 123 del 15 maggio 2016), e per ognuna di esse il D.M. individua le operazioni e le attività che costituiscono “normale pratica industriale”. Ciò, peraltro, in conformità con quanto disposto dallo stesso Allegato X, che in tema di caratteristiche delle biomasse combustibili e delle relative condizioni di utilizzo stabilisce che “salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione e ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti della precedente parte quarta”.

 

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[1] Si rammenta a questo proposito che l’Allegato 1, Sezione 1 del D.M. n. 264/2016 regolamenta le “Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas in impianti energetici”: le attività di produzione di biogas non sono dunque interessate dalle norme esaminate in questa sede.

[2]Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2008, in vigore dal 5 novembre 2008 e convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (GU n. 303 del 30 dicembre 2008). L’art. 2-bis (rubricato “Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione”) così dispone: “1. Le vinacce vergini nonchè le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, nonchè, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. E’ sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006”.

[3] V. precedente nota 1.

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