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Stefano Maglia

Testo Unico Ambientale: cos’è e come si è evoluto?

di Stefano Maglia

Categoria: Generalità

Testo Unico Ambientale
 
Per “Testo Unico Ambientale” (o, ancor più impropriamente, “Codice dell’ambiente”) si intende il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrato in vigore nel suo testo storico il 29 aprile di quell’anno, il quale contiene le principali norme che regolano la disciplina ambientale.
 
In realtà questo decreto (chiamato anche T.U.A.) non è un vero “testo unico”, in quanto non solo non si occupa di tante altre importanti discipline ambientali (per esempio: rumore, elettrosmog, A.U.A., aree protette, ecc.), ma nemmeno nella sua “forma” può definirsi tale, come dimostra, del resto, il suo vero “titolo” (epigrafe): “norme in materia ambientale”.
 
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Testo Unico Ambientale: le origini e l’evoluzione

 
Come tutti i decreti legislativi anche questo trae origine da una “legge delega” del Parlamento: in questo caso la L. n. 308 del 2004, la quale fissò i “paletti” entro i quali doveva e poteva muoversi il futuro Decreto, anzi, i futuri decreti.
In origine, infatti, si sarebbero dovuti emanare vari decreti legislativi: si optò, invece, su un unico decreto per ragioni di velocità di approvazione.
 
Sempre in origine, il TUA constava di sei singole parti (per un totale di 318 articoli e 45 Allegati):

  • Disposizioni generali
  • VIA, VAS, IPPC
  • Acque e difesa del suolo
  • Rifiuti e bonifiche
  • Emissioni in atmosfera
  • Danno ambientale

 

In questi anni non solo il T.U.A. ha subito decine di modifiche (le principali nelle parti II, IV e V) ma addirittura sono state aggiunte altre due parti, la V bis (“Disposizioni per particolari installazioni”) e la VI bis (“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”), inserita dal 2015 dalla L. 68 sugli ecoreati.
Il T.U.A. prevedeva e prevede la realizzazione di un numero considerevole di “decreti attuativi”, per rendere operativi ed efficaci gli istituti e i principi contenuti nel DLvo 152/06.
 
In realtà in questi anni sono stati ben pochi i decreti emanati, rendendo in parte inefficaci molti importanti istituti previsti nel decreto.
 
Mentre per quanto riguarda l’analisi delle Parti dalla II in poi si rimanda allo studio delle varie matrici ambientali (e in tal senso si segnala non solo il mio volume “Gestione Ambientale“, ma specialmente il Master Esperto Ambientale di TuttoAmbiente), trasversale interesse ha senz’altro una seppur sommaria analisi della I parte dedicata, appunto, alle disposizioni comuni.
 
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Testo Unico Ambientale: l’articolo 1

 
L’art. 1 (“Ambito di applicazione”) enuclea sostanzialmente le materie disciplinate dal decreto:
“1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente“.
 

TUA: l’articolo 2

 
L’art. 2, invece, è (“Finalità”) del provvedimento:
“1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
L’unica osservazione da rilevare è quella relativa al fatto che sarà assai arduo perseguire i sacrosanti obiettivi di cui al comma 1 (in linea, del resto, con quelli europei), senza alcun onere a carico della finanza pubblica (comma 3).
 
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Testo Unico Ambientale: l’articolo 3

 
Di maggior interesse pratico-operativo è quanto prevede l’art. 3 (“Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi”), per cui: “Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
 
In origine l’art. 3 era assai più articolato, ma per effetto del D.L.vo 128/10 sono stati soppressi quattro dei cinque commi che lo componevano, sicché a oggi l’unico rimasto vigente è il sopraccitato c. 3.
 

Cinque nuovi articoli nel 2008

 
A partire dal 13 febbraio 2008, poi, il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha introdotto cinque nuovi articoli (3 bis – 3 sexies) alla originaria Parte I.
Senz’altro positivo è il fatto che, segnatamente negli articoli 3 bis e 3 ter, sono stati introdotti nel nostro ordinamento nazionale i principi tradizionali che regolano la normativa ambientale dell’Unione Europea.
In particolare, l’articolo 3 bis cita espressamente il Trattato dell’Unione Europea disponendo che “i principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente”.
 
È dunque evidente che si va oltre la norma speciale, in quanto questi diventano principi dell’ordinamento nazionale.
L’articolo 3 ter, invece, riprende i principi codificati, quali quelli di “precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”.
L’art. 3 quater è interamente dedicato allo sviluppo sostenibile, tanto che se ne riporta la definizione e diviene un vero e proprio principio generale che deve guidare ogni attività umana giuridicamente rilevante: “ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.
 
L’articolo di maggior interesse, però, è senza dubbio il 3 quinquies, dedicato ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, prevalentemente rivolti al rapporto Stato – Regioni.
 
Ex art. 117 Cost., infatti, le Regioni possono adottare forme di tutela (solo) più restrittive rispetto a quelle statali e l’infelice formulazione dell’art. 3 quinquies, comma 2 “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali” sembra porre un limite alla possibilità di essere restrittivi, subordinando tale ipotesi al verificarsi di alcune condizioni.
 
Effettivamente manca proprio l’esplicito riferimento al caso contrario, ovvero al fatto che comunque la potestà normativa regionale non possa spingersi al punto di stabilire disposizioni meno restrittive di quelle statali (o forse si presume che sia sottinteso …).
 
Infine, l’articolo 3 sexies norma il diritto di accesso alle informazioni ambientali, come disciplinato dal D.Lgs. 195/2005, nonché la partecipazione, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus.
 
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Il Testo Unico Ambientale oggi

 
Che dire dopo 12 anni dall’approvazione del Testo Unico Ambientale? Sicuramente che se gli obiettivi principali erano quelli della semplificazione e riorganizzazione normativa ambientale (ovvero il Diritto Ambientale) sicuramente non sono stati raggiunti.
 
Mancano in particolare tantissimi indispensabili provvedimenti attuativi che renderebbero “effettivamente” applicabili alcune norme che rischiano di restare lettera morta ed inoltre è di tutta evidenza che la gran parte della normativa “speciale” di settore è ancora fondamentalmente estranea al contenuto del TUA.
Ci sono all’interno del DLvo 152/2011 molti istituti e opportunità (tutte di derivazione europea) che potrebbero-dovrebbero trovare ben più attenzione ed applicazione da parte di tutti gli operatori del settore, ancorpiù in tempi come questi di estrema difficoltà economica mondiale.
Insomma, la Green Economy può e deve passare anche da qui.
 
Due copertine dei libri scritti da Stefano Maglia
 

Testo Unico Ambientale: libri e risorse

 
Sul TUA si possono trovare numerose risorse online, a partire dal testo completo del Decreto Legislativo sui siti della Gazzetta Ufficiale:
 
Testo Unico Ambientale su GazzettaUfficiale.it
 
Stefano Maglia è anche autore di due importanti libri che trattano a fondo questo argomento:
Gestione Ambientale – V ed. (Edizioni TuttoAmbiente, 2023)
Codice dell’ambiente commentato dagli esperti (La Tribuna, 2023)

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