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Come va inteso il concetto di “rifiuto”?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 21/04/2017
n. 19206

È rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Al fine di una corretta individuazione del significato del termine “disfarsi” è necessario procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto per limitare inconvenienti o danni, considerare le finalità della normativa comunitaria e, in particolare, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti nonché assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva. Inoltre, secondo i principi generali ormai consolidati, deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.

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